Insider Trading: Consob non può sanzionare per insider trading chi sia già stato assolto in sede penale per gli stessi fatti

14 Feb Insider Trading: Consob non può sanzionare per insider trading chi sia già stato assolto in sede penale per gli stessi fatti

Nella recente sentenza n. 31632 del 6 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha dichiarato che la Consob non può sanzionare per insider trading chi sia già stato assolto in sede penale per gli stessi fatti.

Il principio è stato affermato in applicazione del divieto di bis in idem previsto dall’art. 50 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea.

Secondo i giudici della Suprema Corte, il giudicato penale di assoluzione impedisce di instaurare o proseguire, per gli stessi fatti pur se diversamente qualificati, un procedimento sanzionatorio amministrativo (nel caso di specie, per Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del TUF), senza necessità di disapplicazione della normativa interna, ma attraverso l’immediata applicazione dell’art. 50 della Carta fondamentale.

Così decidendo, la Corte ha superato le disposizioni del TUF che ammettono il cd. “doppio binario”, nelle ipotesi in cui in sede penale non sia stata inflitta alcuna sanzione.