L’ATTRIBUZIONE DI DIRITTI PARTICOLARI A SOCI DI S.R.L. DETERMINABILI

31 Gen L’ATTRIBUZIONE DI DIRITTI PARTICOLARI A SOCI DI S.R.L. DETERMINABILI

Il Consiglio Notarile del Triveneto, con la massima n° I.I.33, si è pronunciato in merito alla possibilità di attribuire particolari diritti ai soci di s.r.l. non determinati ma “determinabili”.

Come noto, l’art. 2468 c.c. stabilisce che i diritti sociali spettano ai soci di s.r.l. in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta; vige, pertanto, un principio di proporzionalità tra conferimento eseguito, partecipazione del socio e diritti allo stesso spettanti. Tuttavia, il 3° comma della stessa norma fa “salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. La deroga appena vista consente di accogliere direttamente nell’atto costitutivo un assetto di rapporti in precedenza disciplinabile solo con i patti parasociali, nell’intento di rendere lo strumento associativo della s.r.l. più flessibile e personalizzabile.

La disposizione ha posto diversi dubbi interpretativi. In particolare, la dottrina si è spesso interrogata se i diritti particolari di cui al comma 3 possano essere attribuiti solo a soci individuati nell’atto costitutivo, oppure se questo possa limitarsi a dettare criteri generali idonei ad individuare, a posteriori, i soci beneficiari dei diritti. Nel secondo caso, quindi, i soci titolari dei diritti particolari non sarebbero predeterminati, bensì determinabili.

Il Consiglio Notarile del Triveneto, con la massima in oggetto, propone di risolvere la vexata quaestio in senso favorevole alla determinabilità ex post dei soci beneficiari. Sarebbe pertanto sufficiente che l’atto costitutivo detti tutti gli elementi per individuare in maniera certa e oggettiva i soci ai quali sono attribuiti i diritti particolari. Tale soluzione consentirebbe un’individuazione dinamica dei soci beneficiari, riferita indistintamente a tutte quelle persone che, succedendosi nel tempo nella qualità di soci, siano dotati di determinati e precisi requisiti stabiliti in modo oggettivo e concreto dall’atto costitutivo.

Inoltre, quale diretta conseguenza di quanto appena detto, dovrebbe ritenersi ammissibile anche che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione di diritti particolari a quei soci che siano “designati” da altri soci o gruppi di soci. Questi ultimi soci “designatori”, a loro volta, potrebbero essere determinati nell’atto costitutivo sia attraverso un’indicazione nominativa, sia attraverso la loro appartenenza ad un gruppo omogeneo, quale, a titolo d’esempio, l’appartenenza ad una data famiglia.

In conclusione, l’interpretazione dell’art. 2468, comma 3, c.c. data dal Consiglio Notarile del Triveneto risponde ad esigenze concrete di flessibilità e dinamicità e permette la realizzazione di interessi meritevoli di tutela e deve, pertanto, essere considerata condivisibile.