Le novità apportate dal DDL concorrenza alla disciplina del leasing

30 Set Le novità apportate dal DDL concorrenza alla disciplina del leasing

Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124, cd. DDL Concorrenza, il legislatore ha definito il contratto di locazione finanziaria, colmando, altresì, i vuoti normativi in materia di inadempimento, risoluzione e vendita del bene.

La Legge n. 124/2017, cd DDL Concorrenza,  ha introdotto nell’ordinamento italiano una normativa unitaria in materia di locazione finanziaria, meglio nota come “leasing”.

Con l’entrata in vigore di tale legge, il legislatore ha, quindi, definito il leasing come il contratto con il quale una banca (o un intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare o a costruire un bene secondo le condizioni dell’utilizzatore, che ne disporrà per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un canone. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà esercitare la facoltà di acquistare il bene, pagando il prezzo prestabilito per il suo riscatto, oppure sarà tenuto a restituirlo.

Successivamente, il comma 137 ha previsto le condizioni per la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, distinguendo a seconda che si tratti di leasing immobiliare o di un’altra tipologia di locazione finanziaria. Infatti, il primo può essere risolto in caso di mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi, mentre i secondi in caso di mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi.

La risoluzione del contratto comporterà l’obbligo in capo all’utilizzatore di restituire il bene al concedente, mentre quest’ultimo, una volta effettuata la vendita del bene stesso, sarà tenuto a corrispondere all’utilizzatore il ricavato, dal cui importo andranno dedotti i canoni non pagati e le spese per il recupero e la conservazione del bene in attesa della vendita o ricollocazione.

Infine, il comma 139 disciplina le condizioni alle quali il bene dovrà essere ceduto: il concedente, infatti, sarà tenuto a procedere alla vendita sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, in mancanza, sulla base della stima effettuata da un perito scelto di comune accordo dalle parti nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto.