I LIMITI ALL’INSINDACABILITÀ GIUDIZIALE DELLE SCELTE DI GESTIONE COMPIUTE DALL’AMMINISTRATORE

31 Lug I LIMITI ALL’INSINDACABILITÀ GIUDIZIALE DELLE SCELTE DI GESTIONE COMPIUTE DALL’AMMINISTRATORE

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul principio, di derivazione anglosassone, della c.d. “business judgement rule”, secondo il quale le scelte di gestione dell’amministratore di società, rientrando nell’alea di discrezionalità attribuita a quest’ultimo, non sono sindacabili da parte dei giudici.

Secondo il principio della c.d. “business judgement rule”, le scelte compiute dall’amministratore nella gestione della società sono insindacabili dai giudici di merito; in altre parole, la decisione gestionale dell’amministratore, rivelatasi errata, può ben giustificare la revoca dell’amministratore dall’incarico attribuitogli, ma non può essere censurata nel merito dai giudici nel contesto di un’eventuale azione di responsabilità promossa contro il manager.

Nella vicenda giudiziaria in oggetto, tale principio veniva richiamato dall’amministratore di una S.C.p.A., citato in giudizio dalla società consortile per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa a seguito della stipulazione, per mano dell’amministratore, di contratti inutili per la società amministrata e con delle società rimaste inadempienti. Il dirigente si difendeva, appunto, affermando la non imputabilità  all’amministratore, a titolo di responsabilità, delle scelte economiche, tutte le volte che queste attengono ad una loro valutazione discrezionale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15470 del 22 giugno 2017, ha tuttavia rigettato le difese dell’amministratore, sostenendo che, se da una parte è vero che all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, dall’altra è pur vero che il giudice può ben accertare “l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”. Oggetto del sindacato giudiziale sarà, dunque, la diligenza mostrata dall’imprenditore nel valutare preventivamente i rischi connessi ad una determinata operazione; con la conseguenza che, se tale standard di diligenza dovesse essere raggiunto dall’amministratore, la scelta gestionale non potrebbe considerarsi fonte di responsabilità, anche laddove porti a risultati economicamente dannosi per la società amministrata.

A conclusione della vicenda in oggetto, i giudici di Cassazione hanno stabilito il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”.