UNA VOLTA DICHIARATO IL FALLIMENTO DEL DEBITORE, IL CREDITORE RICHIEDENTE NON PUÒ PIÙ RINUNCIARE ALLA RELATIVA ISTANZA.

31 Lug UNA VOLTA DICHIARATO IL FALLIMENTO DEL DEBITORE, IL CREDITORE RICHIEDENTE NON PUÒ PIÙ RINUNCIARE ALLA RELATIVA ISTANZA.

Con una recentissima ordinanza, la Cassazione ha confermato l’inammissibilità della rinuncia all’azione  ovvero la desistenza del creditore istante se successiva alla sentenza di fallimento del debitore.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva dichiarato il fallimento della società debitrice su istanza di alcuni creditori, i quali nella fase di reclamo, avevano dichiarato di desistere dal ricorso e quindi, dalla richiesta in primo grado formulata. I giudici della Corte d’Appello hanno revocato la sentenza di fallimento pronunciata in primo grado, ritenendo, proprio, che le dichiarazioni presentate dai creditori istanti intervenute in fase di giudizio di reclamo giustificassero la revoca della sentenza.

Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso in Cassazione il Curatore del fallimento.

La Corte di Cassazione, sulla base dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione”, ha riformato la sentenza di secondo grado confermando quindi la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale.

Sulla base di tale impostazione, a nulla rileverebbe la sopravvenuta mancanza di legittimazione all’azione degli originari ricorrenti fintantoché la loro domanda, volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento, sia stata mantenuta ferma per tutta la durata del procedimento stesso.